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I nostri trainers e consulenti analogici
 

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Premesso
 
- che a cura del CID-CNV Istituto di Psicologia Analogica e di ipnosi dinamica, libera associazione costituita a sensi dell’art. 36 c.c. con sede in Milano via Battistotti Sassi 6, è stato istituito l’Albo Nazionale per l’iscrizione dei Consulenti Analogici;

- che il Consulente Analogico è un esperto di comunicazione analogica in grado di fornire consulenze in ambito motivazionale, relazionale, aziendale, sportivo; egli affronta i problemi individuali del cliente, ponendo specifica attenzione alla sua comunicazione analogica e favorendone  il riequilibrio analogico-emozionale oltre al  superamento di eventuali cattive abitudini. La sua figura è assimilabile a quella del personal trainer che guida, aiuta e consiglia laddove le istituzioni, il modus vitae della società, il raffronto con gli amici o anche la famiglia siano inadeguati, carenti o penalizzanti;

- che il Consulente Analogico fornisce a gruppi o al singolo Cliente gli strumenti analogici in grado di far avvenire nella realtà, quel cambiamento necessario a sbloccare situazioni insoddisfacenti e ripetitive che ostacolano la crescita personale e che, se non risolti, possono portare a disistima, frustrazione e insuccesso nella vita privata o professionale;

- che il Consulente Analogico si propone, altresì, di far emergere le potenzialità intrinseche della persona, aiutandola a superare quei limiti del proprio modo di pensarsi e di vedersi, che ostacolano la sua realizzazione; ciò può avvenire in ogni tipo di contesto, in ogni campo professionale;
 
Ciò premesso, il Consiglio Direttivo del CID-CNV Istituto di Psicologia Analogica e di ipnosi dinamica, istituito l’Albo Nazionale dei Consulenti Analogico, ha ritenuto di dettare norme deontologiche alle quali gli iscritti devono aderire al fine di regolamentare i rapporti degli iscritti tra loro e nei confronti dei propri Clienti, così da assicurare comportamenti che rispettino principi di etica professionale.

Principi generali
 
Art. 1
 
Dovere primario del Consulente Analogico è quello di astenersi – in modo assoluto – dal compiere qualsiasi atto che sia o possa essere ritenuto atto rientrante nelle attività tipiche di professioni sanitarie, quali quelle dello psicologo, dello psicoterapeuta e/o del medico, per non incorrere nei rigori dell’art. 348 C.P. (esercizio abusivo di attività professionale regolamentata) né può svolgere attività di consulenza psicologica riservata ai sensi della legge 56/89.

Art. 2
 
Il Consulente Analogico opera come “lavoratore autonomo” e la sua attività è disciplinata dalle norme dettate dal codice civile e di cui agli artt. 2222 e segg., più in particolare dagli artt. 2229 e segg. (professioni intellettuali per le quali non è necessaria l’iscrizione in appositi albi tenuti da Ordini professionali, sottoposti alla vigilanza dello Stato).
 
Art. 3
 
L’inosservanza delle norme di cui al presente Codice Deontologico ed in genere i comportamenti contrari al decoro, alla dignità ed al rispetto dei generali principi di correttezza e lealtà saranno soggette alle sanzioni stabilite dalla Commissione Deontologica dell’Istituto CID-CNV; esse vanno dal richiamo scritto fino, nei casi più gravi, alla radiazione dall’Albo.

Art. 4
 
Il Consulente Analogico nell’esercizio della professione deve riconoscere e rispettare la personalità del Cliente, evitare di approfittare della propria influenza, evitare di  instaurare una dipendenza infruttuosa dei committenti  o utenti destinatari delle proprie prestazioni professionali.

Art. 5
 
Il Consulente Analogico è tenuto all’assoluto rispetto degli utenti nelle sue prestazioni professionali, obbligandosi a non operare discriminazioni di alcun genere; in caso di conflitto di interessi tra committente e utente delle prestazioni professionali è tenuto a privilegiare gli interessi dell’utente.

Art. 6
 
Il Consulente Analogico è tenuto all’obbligo di aggiornamento delle conoscenze per l’esercizio della propria attività professionale; in ogni caso deve evitare di far sorgere nel cliente/utente aspettative non realizzabili.

Art. 7
 
Il Consulente Analogico, nell’esercizio della sua attività, deve cercare le condizioni  perché tale attività sia svolta in perfetta autonomia, senza subire condizionamenti altrui; nel caso di necessità o utile la collaborazione con altri professionisti, pur mantenendo la propria autonomia, è tenuto al rispetto delle competenze altrui.

Art. 8
 
Il Consulente Analogico è tenuto al segreto professionale

Rapporto con i committenti e gli utenti
 
Art. 9
 
Il Consulente Analogico nei rapporti con i committenti e gli utenti è tenuto a illustrare agli stessi in modo adeguato e comprensibile le finalità e le modalità delle proprie prestazioni ,così da ottenere dagli stessi un corretto consenso informato.
 
Art. 10
 
Il Consulente Analogico è obbligato ad astenersi dall’accettare l’incarico e/o dal proseguirlo ogni qualvolta venga a crearsi una situazione di fraintendimento o conflitto che non permetta un regolare e proficuo svolgimento del lavoro.

Art. 11
 
Nell’ipotesi di utenti minori di età o di interdetti, il Consulente Analogico è tenuto all’obbligo di ottenere il preventivo benestare per l’accettazione dell’incarico da parte di chi esercita la patria potestà o da parte del tutore

Rapporto con i Colleghi
 
Art. 12

Il Consulente Analogico deve astenersi dal pronunciare giudizi negativi sulla competenza e sulla preparazione professionale di Colleghi, il fatto sarà considerato ancor più grave qualora l’attività denigratoria del Collega sia mirata alla acquisizione di clientela.

Art. 13

Il Consulente Analogico, ove ne sia richiesto, deve fornire ai Colleghi adeguate informazioni sui progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche, così da favorirne la diffusione per le finalità di benessere umano e sociale.

Art. 14

Il Consulente Analogico accetta l’incarico nei limiti delle proprie competenze. Nel caso in cui venga richiesto di prestazioni che esulino dalle proprie competenze è tenuto, ove possa garantirne la qualità, a fornire indicazioni di altro Collega o altro Professionista.

Rapporti con la società

Art. 15

Il Consulente Analogico dovrà astenersi dal fare pubblicità con metodi scorretti al fine di procacciarsi clientela, dovrà in ogni caso rispettare criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.

Decadenza dall’iscrizione all’Albo
 
Art. 16

Il Consulente Analogico dovrà – annualmente – corrispondere puntualmente la quota di iscrizione all’Albo nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Istituto CID-CNV. In difetto, il Consulente Analogico sarà considerato decaduto e verrà cancellato dall’Albo.

Art. 17

Analogamente, il Consulente Analogico che non rispetti gli obblighi assunti verso l’Istituto CID-CNV sarà considerato decaduto e verrà cancellato dall’Albo.

Art. 18

Per essere riammesso all’Albo il Consulente Analogico dovrà dimostrare di aver sanato la propria morosità anche con riguardo alle sanzioni pecuniarie che il Consiglio Direttivo avesse disposto a carico dell’inadempiente.

 



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