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Premesso

- che a cura del CID-CNV Istituto di Psicologia Analogica e di Ipnosi dinamica libera associazione costituita a sensi dell’art. 36 c.c. con sede in Milano via Battistotti Sassi 6 è stato istituito l’Albo Nazionale per l’iscrizione dei Counselor Analogici;

-che il Counselor Analogico è un esperto di comunicazione analogica in grado di fornire consulenze in ambito motivazionale, relazionale, aziendale, sportivo, nel trattamento di problematiche individuali rivolte al riequilibrio emozionale e all’eliminazione delle cattive abitudini, figura assimilabile a quella del personal trainer che guida, aiuta e consiglia laddove le istituzioni, il modus vitae della società, il raffronto con gli amici o addirittura la famiglia sono assenti e carenti;
           
            - che il Counselor Analogico fornisce a gruppi o al singolo Cliente gli strumenti analogici in grado di far avvenire nella realtà, quel cambiamento necessario a sbloccare situazioni insoddisfacenti e ripetitive che ostacolano la crescita personale e che, se non risolti, possono portare ad uno stato di disistima, di frustrazione e di insuccesso nella vita privata e professionale:
           
            - che il Counselor Analogico si propone, altresì, di far emergere le potenzialità intrinseche della persona, aiutandola a superare quei limiti del proprio modo di pensarsi e di vedersi, che ostacolano la sua realizzazione e ciò può avvenire in ogni tipo di contesto, in ogni campo professionale.

            Ciò premesso il Consiglio Direttivo del CID-CNV Istituto di Psicologia Analogica e di ipnosi dinamica, istituito l’Albo Nazionale dei Counselor Analogici ha ritenuto di dettare norme deontologiche alle quali gli iscritti devono aderire al fine di regolamentare i rapporti degli iscritti tra loro e nei confronti dei propri Clienti, così da assicurare comportamenti che rispettino principi di etica professionale.

 

Principi generali

Art. 1

            Dovere primario del Counselor Analogico è quello di astenersi – in modo assoluto – dal compiere qualsiasi atto che sia o possa essere ritenuto per atto rientrante nelle attività tipiche di professioni, quali quelle dello psicologo, dello psicoterapeuta e/o del medico per non incorrere nei rigori dell’art. 348 C.P. (esercizio abusivo di attività professionale regolamentata) né può svolgere attività di consulenza psicologica riservata ai sensi della legge 56/89.
Art. 2

            Il Counselor Analogico opera come “lavoratore autonomo” e la sua attività è disciplinata dalle norme dettate dal codice civile e di cui agli artt. 2222 e segg. e più in particolare dagli artt. 2229 e segg. (professioni intellettuali per le quali non è necessaria l’iscrizione in appositi albi tenuti da Ordini professionali, sottoposti alla vigilanza dello Stato).

Art. 3

            L’inosservanza delle norme di cui al presente Codice Deontologico ed in genere i comportamenti contrari al decoro, alla dignità ed al rispetto dei generali principi di correttezza e lealtà saranno soggette alle sanzioni stabilite dalla Commissione disciplinare dell’Istituto Cid-Cnv che vanno dal richiamo scritto fino, nei casi più gravi alla radiazione dall’Albo.

 

Art. 4

            Il Counselor Analogico nell’esercizio della professione deve rispettare la personalità del Cliente evitando di approfittare della propria influenza per creare un rapporto di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari delle proprie prestazioni professionali.

Art. 5

            Il Counselor Analogico è tenuto al rispetto degli utenti delle sue prestazioni professionali obbligandosi a non operare discriminazioni di alcun genere ed in caso di conflitti di interesse tra committente e utente delle prestazioni professionali è tenuto a privilegiare gli interessi dell’utente.

Art. 6

            Il Counselor Analogico è tenuto all’obbligo di aggiornamento delle conoscenze per l’esercizio della propria attività professionale ed in ogni caso deve evitare di far sorgere nel cliente/utente aspettative non realizzabili.

Art. 7

            Il Counselor Analogico nell’esercizio della sua attività deve cercare le condizioni perché tale attività sia svolta in perfetta autonomia, senza subire condizionamenti altrui ed in caso di necessità di collaborazione con altri professionisti, pur mantenendo la propria autonomia, è tenuto al rispetto delle competenze altrui.

Art. 8

Il Counselor Analogico è tenuto al segreto professionale

 

Rapporti con i committenti e gli utenti

Art. 9

            Il Counselor Analogico nei rapporti con i committenti e gli utenti è tenuto a illustrare agli stessi in modo adeguato e comprensibile le finalità e le modalità delle proprie prestazioni così da ottenere dagli stessi un corretto consenso informato.

  
Art. 10

            Il Counselor Analogico è obbligato ad astenersi dall’accettare l’incarico e/o dal proseguirlo ogni qualvolta venga a crearsi una situazione di conflitto che non permetta un regolare e proficuo svolgimento del rapporto.

Art. 11

            Nell’ipotesi di utenti minori di età o di interdetti, il Counselor Analogico è tenuto all’obbligo di ottenere il preventivo benestare per l’accettazione dell’incarico da parte chi esercita la patria potestà o da parte del tutore.

Rapporti con i colleghi

Art. 12

            Il Counselor Analogico deve astenersi dal pronunciare giudizi negativi sulla competenza a sulla preparazione professionale di Colleghi e il fatto sarà considerato ancor più grave, qualora l’attività denigratoria del Collega è mirata alla acquisizione di Clientela.

Art. 13

            Il Counselor Analogico, ove ne sia richiesto, deve fornire ai Colleghi adeguate informazioni sui progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche così da favorirne la diffusione per le finalità di benessere umano e sociale.

Art. 14

            Il Counselor Analogico accetta l’incarico nei limiti delle proprie competenze. Nel caso in cui venga richiesto di prestazioni che esulino dalle proprie competenze è tenuto, ove possa garantirne la qualità, a fornire indicazioni di altro Collega o altro professionista.

Rapporti con la società

Art. 15

            Il Counselor Analogico dovrà astenersi dal fare pubblicità con metodi scorretti al fine di procacciarsi clientela, e dovrà in ogni caso rispettare criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.

 

Decadenza dall’iscrizione all’Albo

Art. 16

            Il Counselor Analogico dovrà – annualmente – corrispondere puntualmente la quota di iscrizione all’Albo nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Istituto CID-CNV. In difetto, il Counselor Analogico sarà considerato decaduto e verrà cancellato dall’Albo.

Art. 17

            Analogamente, il Counselor Analogico che non rispetti gli obblighi assunti verso l’Istituto CID-CNV sarà considerato decaduto e verrà cancellato dall’Albo.

Art. 18

            Per essere riammesso all’Albo il Counselor Analogico dovrà dimostrare di aver sanato la propria morosità anche con riguardo alle sanzioni pecuniarie che il Consiglio Direttivo avesse disposto a carico del Counselor Analogico inadempiente.

 

Sanzioni

Art. 19

            Il Counselor Analogico che si rendesse responsabile di violazioni alle norme sopra stabilite verrà deferito al giudizio disciplinare della Commissione Deontologica dell’Istituto CID-CNV nel rispetto delle norme processuali vigenti.
Il Counselor Analogico potrà farsi difendere nel giudizio disciplinare da altro iscritto all’Albo e/o da un difensore legalmente abilitato.
Il giudizio disciplinare rispetterà, nell’istruttoria e nel dibattimento le norme che permettano all’incolpato di difendersi portando prove contrarie ai fatti posti a base dei capi di imputazione.
A conclusione del giudizio disciplinare la Commissione Deontologica dell’Istituto CID-CNV, con decisione inappellabile, potrà infliggere al Counselor Analogico le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto con ammonizione
b) sospensione dell’esercizio dell’attività professionale per la durata massima di due anni
c) cancellazione dall’Albo
d) radiazione.

Art. 20

            In caso di cancellazione e/o radiazione dall’Albo, il Counselor Analogico potrà presentare domanda di nuova iscrizione all’Albo non prima del decorso di un termine di cinque anni dalla condanna emessa dalla Commissione Deontologica.
Il Consiglio Direttivo del CID-CNV procederà alla re-iscrizione previo accertamento della condotta tenuta dall’iscritto dopo l’applicazione della sanzione inflitta dalla Commissione Deontologica e solo ove si convinca del ravvedimento dell’iscritto.

Norme di applicazione

Art. 21

            Il presente codice vincola la Commissione Deontologica dell’Istituto CID-CNV, e copia dello stesso, sottoscritta per accettazione, verrà consegnata all’interessato all’atto dell’iscrizione all’Albo dei Counselor Analogici.



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